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COVID-19: Il datore non è responsabile se applica i protocolli.

Aggiornamento: 30 giu 2020

Il tema della responsabilità del datore per la salute dei lavoratori pare aver trovato una positiva soluzione: la conversione del decreto legge n. 40/2020 ha introdotto l'art. 29 bis intitolato "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19".


L'articolo precisa che:

«1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».


L'intervento normativo si è reso necessario a seguito della previsione dell'art. 42 Decreto legge n. 18/2020 che qualificava come infortunio la contrazione del virus in occasione dell'attività lavorativa.


Vengono quindi individuati i limiti della responsabilità del datore di lavoro che inizialmente era stata ritenuta eccessivamente ampia rispetto all'emergenza sanitaria e avrebbe comportato un alto rischio di contenzioso per le aziende.


L'obbligo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 2087 prescrive che «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».


Pertanto, adottando i protocolli, che definiscono le misure di prevenzione e contenimento del contagio, il datore andrà esente da responsabilità.


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