DIRETTIVA (UE) 2020/739 del 03.06.2020: inserimento del Covid-19 nell'elenco degli agenti biologici

La Commissione europea è intervenuta con la Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 giugno 2020) inserendo il virus responsabile della pandemia da Covid-19 nel gruppo tre degli agenti biologici dannosi per l'uomo.
La Direttiva chiarisce che il virus «coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave», abbreviato «SARS-CoV‐2», che ha causato la pandemia di Covid‐19 è molto simile ai virus SARS e MERS. In considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus viene aggiunto il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Nei considerando della Direttiva si legge poi "Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3".
Nella redazione della Direttiva si è tenuto conto della necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici in questo ambito che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro.
La Direttiva richiede quindi che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa entro e non oltre il 20 novembre 2021. Inoltre, che mettano in vigore entro il 24 novembre 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2,