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Gel igienizzanti mani: non rientrano nelle agevolazioni IVA del Decreto Rilancio.



Il Decreto Rilancio ha introdotto una regolamentazione IVA specifica per le cessioni di determinati dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19.


Le cessioni di questi beni sono esenti da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.


Tra i beni elencati figurano i «detergenti disinfettanti mani».


L'Agenzia delle Entrate fornisce risposta al quesito di un contribuente (Risposta n. 370 del 17.09.2020) che produce liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti.


L'Istituto Superiore di Sanità definisce "disinfettanti" i prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, i quali non sono di libera vendita come i detergenti, ma soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale per la messa a disposizione sul mercato (Presidi Medico Chirurgici, o PMC ex D.P.R. 392 del 6/10/1998).


L'Agenzia delle Entrate afferma che l'agevolazione in commento non trovi applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli della società istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.


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