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Sanificazione, DPI e adeguamento ambienti lavoro: dal 20 luglio le domande per i crediti di imposta




L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal “Decreto Rilancio” per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Sono stati infatti pubblicati i due distinti provvedimenti

che forniscono anche i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.


Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la loro eventuale cessione con anche indicate le relative istruzioni e le specifiche tecniche.


La Comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, oppure attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.


Ricordiamo quali sono i crediti di imposta.


1) Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il un credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.


Gli interventi agevolabili sono:

a. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

b. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa insmart working.



2. Credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Per quanto concerne il credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione il provvedimento prevede che la comunicazione delle spese ammissibili debba essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

E’ possibile individuare due categorie di spese:

a. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b. quelle sostenute per l’acquisto di 1) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 2) prodotti detergenti e disinfettanti; 3) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 4) dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione validamente presentata, entro il limite massimo di spesa di 60.000 euro.


La Circolare precisa che l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

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