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Sanificazione e pulizia sono due cose diverse, anche per il fisco.

Aggiornamento: 30 giu 2020

La sanificazione si differenzia decisamente dalla pulizia.

La definizione corretta è contenuta all’articolo 1 del regolamento ministeriale del 7 luglio 1997 n. 274, di attuazione della legge 82/1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione).


Il regolamento definisce:

attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza

sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore


Questa differenza rileva anche ai fini Iva. Alle prestazioni di sanificazione si applica l'aliquota del 22%. Mentre alle attività di pulizia si applica il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) che è invece obbligatorio per le prestazioni di pulizia relative a edifici.


E' necessario pertanto prestare attenzione ai contratti complessi dove è previsto, ad esempio, un rapporto annuale con pulizia giornaliera e viene integrato da interventi di sanificazione.

Infatti, mentre la pulizia ordinaria sarebbe di prassi considerata come sussidiaria alla sanificazione, in questo esempio saranno invece ritenute come due attività separate: la pulizia ordinaria annuale vedrà applicata l'aliquota a zero, mentre per la sanificazione vi sarà l'aliquota ordinaria.


La distinzione di intervento di pulizia e sanificazione è importante anche ai fini della possibilità di beneficiare del credito di imposta previsto per quest'ultimo tipo di intervento.




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